Una conquista importante per il Comitato 16 Novembre che si batte da anni affinchè venga realizzato un Piano per la Non Autosufficienza.
La definizione del Piano nazionale Non Autosufficienza è finalmente previsto per legge.
In questo modo il nuovo Governo non potrà, per nessuna ragione, tergiversare e si dovrà procedere con la redazione del Piano che dovrà uniformare il trattamento dei gravissimi Non Autosufficienti di tutta Italia, senza le evidenti ed inaccettabili disparità che oggi esistono, a seconda della Regione in cui si risieda.
Di seguito le disposizioni:
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 147
Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta’.
Art. 21
1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita’ territoriale
nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli
interventi, e’ istituita, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, la Rete della protezione e dell’inclusione
sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di
coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di
cui alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e’ presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e ne fanno parte, oltre ad un rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della salute, del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per
le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle
province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall’Associazione nazionale dei
comuni d’Italia – ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti
territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in
rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta’ metropolitane di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque
in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con
quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita’ di invitato
permanente, un rappresentante dell’INPS e possono essere invitati
altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti di amministrazioni
statali, locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno
una volta l’anno nonche’ in occasione dell’adozione dei Piani di cui
al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di
formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e
delle linee di indirizzo, la Rete puo’ costituire gruppi di lavoro
con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita’ organizzative regionali e di
confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli
regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e
provincia autonoma definisce le modalita’ di costituzione e
funzionamento dei tavoli, nonche’ la partecipazione e consultazione
dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione
delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche’ del monitoraggio
e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli
atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a
livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
6. La Rete e’ responsabile dell’elaborazione dei seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per
l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all’articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta’, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle
risorse della quota del Fondo Poverta’ di cui all’articolo 7, comma
2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento
programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le non
autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali
aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a
valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell’ottica di una
progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel
raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali
da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani
individuano le priorita’ di finanziamento, l’articolazione delle
risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche’ i
flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le
politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle
medesime modalita’ con le quali i fondi cui si riferiscono sono
ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi
d’intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e
dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di
cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le
pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle
esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di
assicurare maggiore omogeneita’ nell’erogazione delle prestazioni. Su
proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre
amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede
di Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, la Rete puo’
formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti
sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime,
in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta
alla poverta’, prima dell’iscrizione all’ordine del giorno per la
prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Le modalita’ di funzionamento sono stabilite
con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti.
La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di
lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per
la lotta alla poverta’ e per la programmazione sociale. Dalla
costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali
e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a
livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso,
indennita’, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento
comunque denominato.
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